Articolo 1
E’ costituita un’associazione denominata “ CEPIC Centro Europeo di Psicologia Investigazione Criminologia.” Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.
Articolo 2
L’associazione ha sede in Roma. Le adunanze degli organi possono essere convocate anche in altrasede. Lassociazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 3
Caratteristiche
L’associazione nasce come unione spontanea di persone, ha carattere culturale , è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro, né finalità sindacali.
Articolo 4
L’associazione è indipendente da organizzazioni e partiti politici, è apolitica e aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa ha scopi e carattere rigorosamente scientifici e professionali. L’associazione si propone di: - svolgere finalità didattica e formativa nel campo della psicologia, della criminologia, della psicologia giuridica, sicurezza, sociologia criminale, sociologia della devianza, criminalistica, psicologia investigativa, antropologia criminale, psicopatologia forense, psichiatria forense, psicologia sociale, psicoterapia, sessuologia, grafologia, psicopatologia sessuale, psicologia della devianza, scienza dell’investigazione; - svolgere attività di prevenzione e promozione della salute mentale; - ricerca, divulgazione scientifica, ascolto, sostegno, orientamento scolastico e lavorativo in ambito psicologico, investigativo, criminologico, criminalistico; - organizzare convegni seminari, manifestazioni culturali; - creare e curare riviste, libri, pubblicazioni, pagine web, sportelli di ascolto; - curare ogni altra attività inerente gli scopi associativi o ad essi affine L’associazione potrà aderire a Federazioni e ad altre associazioni aventi analoghe finalità. L’associazione potrà fornire la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali.
Articolo 5
Durata- esercizio sociale ed amministrativo La durata dell’associazione non è predefinita. L’esercizio sociale ed amministrativo, dopo il primo esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2002, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 6
Associati
L’apparetenenza all’associazione ha carattere libero e volontario. Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite e gli stessi sono tenuti al rispetto del presente statuto e delle risoluzioni adottate dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. L’associazione si compone di un numero non determinato di associati. All’associazione possono aderire coloro i quali, persone fisiche od enti, intendano partecipare alla completa attuazione dello scopo sociale o che siano graditi dall’unanimità del consiglio direttivo L’adesione all’associazione non è temporalmente determinabile.
DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli associati hanno, se maggiorenni ed in regola col pagamento delle quote associative, diritto a partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni ed in particolare: hanno diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali; hanno diritto di partecipazione a qualsiasi attività dell’associazione .
DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati devono: contribuire all’attività associativa per la realizzazione degli scopi istituzionali; osservare e far osservare lo statuto ed i regolamenti associativi; pagare le quote associative nelle modalità stabilite.
QUOTE ASSOCIATIVE
Gli associati all’atto dell’iscrizione, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita dall’assemblea degli associati secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo all’inizio di ogni anno. L’associazione coincide con l’anno solare e deve essere rinnovata entro il 31 gennaio dell’anno successivo mediante il pagamento della quota associativa annua. Il mancato pagamento comporta la decadenza della qualità di associato.
PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per: dimissioni dell’associato; decesso dell’associato; mancato pagamento della quota associativa annua e di quelle ulteriori eventualmente deliberate dai competenti organi sociali; radiazione deliberata dal consiglio direttivo. La quote e i contributi associativi non sono rivalutabili o trasmissibili, salvo in caso di morte.
NORME DISCIPLINARI
E’ disciplinarmente sanzionabile l’associato responsabile di inosservanze del presente statuto e dei regolamenti associativi e di condotte non consone alla qualità di associato. Le sanzioni disciplinari comminabili dal consiglio direttivo cono: il richiamo: la sospensione fino ad un anno; la radiazione.
Articolo 7
Organi
Sono organi associativi: L’assemblea degli associati; il consiglio direttivo: il presidente; il collegio dei revisori del conti
Articolo 8
Assemblea degli associati
L’assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati ed è presieduta dal presidente o, in assenza di questi, dal vice presidente, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti
Articolo 9
Attribuzioni dell’assemblea
L’assemblea deglia associati approva gli indirizzi generali ed i programmi di attività dell’associazione ed in particolare rientrano tra le sue attribuzioni; la nomina del consiglio direttivo e del revisore dei conti; le proposte di modifica del presente statuto, le decisioni sulla perdita di qualità di associato; la determinazione della quota associativa; l’approvazione del rendiconto economico e finanziario: l’approvazione dei regolamenti predisposti dal consiglio direttivo.
Articolo 10
Convocazione dell’assemblea
L’assemblea degli associati si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno. Una prima volta entro il 31 dicembre di ogni anno per determinare il programma delle attività. Una seconda volta entro il 30 aprile e , ove richiesto da particolari esigenze, entro il 31 giugno, per deliberare in ordine alla relazione morale, finanziaria ed approvare il rendiconto economico e finanziario redatto dal consiglio direttivo. L’assemblea è convocata dal presidente mediante lettere spedite al domicilio degli associati e/o mediante affissione presso la sede sociale di apposito avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea. L’assemblea si riunisce, inoltre in via straordinaria, per iniziativa del consiglio direttivo e su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Articolo 11
Adunanze dell’assemblea
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, dopo almeno un’ora dalla prima e non più tardi di 24ore, qualunque sia il numero degli associati presenti. L’assemblea è sovrana e le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti. Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età de è ammessa una sola delega. Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto come previsto dall’art.2532 secondo comma c.c., così come richiamato dall’ art. 5 comma 4 quinquies, lettera e) D.lgs.vo n. 460/97. L’assemblea vota per alzata di mano. Su decisione del presidente o di almeno un terzo dei presenti, in relazione ad argomenti di di particolare rilievo, la votazione può avvenire a scrutinio segreto con l’ausilio di due scrutatori nominati dal presidente. Le delibere assembleari sono portate a conoscenza degli associati con le stesse modalità con le quali si è provveduto alla convocazione dell’assemblea.
Articolo 12
Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre persone ad un massimo di sette consiglieri che saranno tutti eletti dall’assemblea. Per la prima volta la nomina dei membri del consiglio iene effettuata nell’atto costitutivo. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, esso è da considerarsi decaduto e da rinnovarsi. La carica di consigliere è gratuita, salvo il diritto al rimborso spese e salvo eventuale compenso deliberato annualmente dall’assemblea degli associati
Articolo 13
Adunanza del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Articolo 14
Attribuzioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo, fermo restando le competenze dell’assemblea degli associati, provvede a quanto possa occorrere per amministrare l’associazione e per conseguire le finalità sociali. Il consiglio è investito di ogni potere per il conseguimento e l’attuazione degli scopi sociali e per direzione ed amministrazione dell’associazione. In particolare, le sue attribuzioni sono: fissare la convocazione dell’assemblea e stabilirne l’ordine del giorno; attuare le delibere assembleari: provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione; nominare il presidente ove non sia stato nominato dall’assemblea; redigere il rendiconto economico e finanziario; redigere i regolamenti associativi in ossequio ai principi fondamentali dello statuto e fissarne le direttive d’attuazione; stabilire l’importo delle quote annue di associazione, sottoponendoli all’approvazione dell’assemblea degli associati. Deliberare circa l’ammissibilità degli associati. Decidere circa le attività e le iniziative dell’associazione, in conformità ai principi statutari.
Articolo 15
Le entrate dell’associazione sono costituite dalle quote associative, da ogni altra entrata eventuale e dai contributi, dalle sovvenzioni, elargizioni e lasciti ad essa provienienti a noma delle vigenti leggi regolamenti. Tali entrate vengono destinate al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili non potranno essere partecipati ma dranno reimpiegati per le finalità asociative. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’associazone. Non potranno essere distribuiti utili o avanzi di gestioni, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non sia imposte per legge.
Articolo 16
Scioglimento
L’associazione si scioglie qualora vengano meno la pluralità degli associati senza che questa sia ricostruita nel termine di anni sei. Negli altri casi lo scioglimento è deliberato dall’assemblea degli associati con il voto di almeno tre quarti dei componenti della stessa
Articolo 17
Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento, il patrimonio verrà devoluto su delibera dell’assemblea degli associati, appositamente convocata, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo, a norma dell’art 3, comma 190 L. n. 662/96 e salvo altra destinazione imposta per legge.
Articolo 18
Regolamento interno
Le norme funzionali all’esecuzione del presente statuto possono essere fissate con regolamento interno a cura del consiglio direttivo e approvato dall’assemblea degli associati
Articolo 19
Richiamo alle leggi
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, è da farsi rinvio alle Leggi ed ai regolamenti dello Stato e degli altri Enti costituzionali.